STATUTO

LO STATUTO di PROGREDIR ONLUS:

Art. 1 Natura

È costituita l’Associazione Progredir O.N.L.U.S. – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, la durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 Sede

La sede legale è in Milano, via Boccaccio, 34.

Art. 3 Scopi

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; soccorre situazioni familiari critiche e predispone strutture attive in tale settore; promuove la pace, la non violenza tra i popoli, la riparazione dei guasti culturali, sociali e materiali.

Essa opera esclusivamente nei settori della beneficienza, della istruzione e formazione, della tutela dei diritti umani e civili, attraverso l’adozione a distanza di bambini e adolescenti accolti in strutture o a componenti di collettività vittime di conflitti, violenze o di condizioni di carenza in campo sanitario, scolastico, alimentare. L’Associazione può inoltre aderire, sostenere e collaborare con altre associazioni od enti che svolgono attività analoga connessa od affine alla propria. L’Associazione potrà compiere anche tutte quelle attività che per loro natura sono considerate accessorie a quelle sopra indicate.

Art. 4 Soci

Possono aderire alla associazione sia persone fisiche che persone giuridiche e il numero degli aderenti è illimitato.

Sono aderenti della Associazione: Soci Fondatori, Soci Attivi, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione. Sono Soci Attivi coloro che hanno partecipato alle attività promosse dall’Associazione, per la durata di un anno e che rinnovano il pagamento della quota associativa. Sono Soci Sostenitori coloro la cui domanda è stata accettata e che versano oltre alla quota annua stabilita, un importo “una tantum” al fondo di dotazione. Sono Soci Benemeriti oltre ai soci Fondatori, coloro che per speciali attività a favore dell’Associazione o per particolari donazioni effettuate all’Associazione, sia in natura che in somme di denaro, sono nominati tali dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo e per la durata dell’Associazione. L’adesione dell’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. I soci hanno tutti uguali diritti. Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e la modificazione dello Statuto Sociale e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e i Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicare la motivazione di detto diniego. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della volontà di recedere. In presenza di inadempienze agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentaseiesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

Art. 5 Patrimonio e fondi di finanziamento dell’Associazione

L’Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per le proprie attività da: contributi degli aderenti; contributi privati; contributi dello Stato, di enti ed istituti pubblici, di amministratori locali; donazioni e lasciti testamentari; ricavati dalle manifestazioni e delle attività, anche marginali, organizzate dall’Associazione. Le suddette risorse devono essere totalmente destinate agli scopi statutari.

Art. 6 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 7 Assemblea Generale

L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all’assemblea. L’Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volata l’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare: l’approvazione del bilancio consuntivo; la nomina e/o la ratifica dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché accettare o rifiutare dimissioni; le modifiche dello Statuto; lo scioglimento dell’Associazione; la liquidazione dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio; per deliberare su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto. L’Assemblea Generale può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta un terzo degli aventi diritto al voto.

Art.8 Convocazione assemblea

L’Assemblea Generale viene convocata mediante avviso indirizzato agli aventi diritto al voto, almeno otto giorni prima, o con semplice affissione nei locali dell’Associazione almeno quindici giorni prima. Nell’avviso deve essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora, della prima e della seconda convocazione dell’assemblea.

Art.9 Deleghe

Il socio avente diritto al voto che per qualsiasi ragione non possa intervenire all’assemblea generale, può farsi sostituire da altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, della quale deve farsi menzione nel processo verbale redatto a cura del Segretario dell’Assemblea. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

Art.10 Modalità di svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea nomina un proprio Presidente, ed il Segretario. Il Presidente dell’Assemblea propone la modalità di votazione. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L’Assemblea Generale è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni in prima convocazione e in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti. Nella votazione delle cariche sociali si intendono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità si intende eletto il Socio di maggiore ininterrotta anzianità associativa. Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione e le devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Art.11 Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, con tutti i poteri relativi alla gestione ed amministrazione dell’Associazione. I Consiglieri sono eletti dall’assemblea, o nominati in atto costitutivo, anche tra i non soci. Essi sono eletti per la durata di un triennio e sono rieleggibili. I Consiglieri che cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti per cooptazione. Le nomine per cooptazione, di cui ai commi precedenti, dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea Generale ed i Consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo determina la politica culturale ed i programmi di sviluppo dell’Associazione e ne stabilisce le modalità di attuazione, amministra il patrimonio dell’Associazione e ne custodisce i fondi; cura la redazione annuale del bilancio consuntivo e l’esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo non assegna alcun compenso ma unicamente rimborsi delle spese ai componenti del Consiglio stesso, al Presidente, ai soci ed ai volontari che collaborano con l’Associazione, per attività svolte per conto della stessa.

Art.13 Convocazione e sedute del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente con preavviso non inferiore ad otto giorni; in caso di eccezionale urgenza potrà venire convocato a mezzo fax o telegramma con preavviso di un giorno.Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato, entro quindici giorni, quando ne venga fatta motivata richiesta per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Art. 14 Presidente

Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei soci, e per la prima volta nell’Atto Costitutivo, ed è rieleggibile. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente presenta all’assemblea la relazione sullo stato dell’Associazione ed il conto consuntivo. Provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha inoltre il compito di promuovere e coordinare l’attività dell’Associazione, di avviare e sviluppare i rapporti con le altre istituzioni nazionali e internazionali. Il Presidente ha la più ampia facoltà di delega a favore dei Consiglieri.

Art. 15 Vice-presidente

Il Vice-presidente è nominato dall’Assemblea dei soci, e per la prima volta nell’Atto Costitutivo. Esso sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni ad esso demandate dal Presidente.

Art.16 Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti di legge, l’Associazione tiene libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e il libro degli Aderenti all’Associazione. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richiesta sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 17 Bilancio consuntivo.

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 18 Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che sia la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sia italiane che estere, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 19 Revisione dei conti

L’Assemblea, ove ne ricorrano i presupposti, o lo ritenga opportuno, può nominare tre Revisori effettivi e due supplenti. Questi possono essere anche non soci, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. I suddetti revisori hanno il compito di controllare la regolare la tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio; di effettuare controlli di cassa e contabili, almeno una volta ogni tre mesi redigendone verbale. I Revisori dei Conti devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle assemblee. I Revisori dei Conti che, senza giustificato motivo, non assistano alle assemblee e/o a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall’ufficio e vengono sostituiti con le stesse modalità previste per i Consiglieri.

Art. 20 Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In caso di mancato accordo su questa nomina, alla stessa provvederà il Presidente del Collegio dei Dottori Commercialisti di Milano; ciò su semplice ricorso della parte più diligente.

Art.22 Norma transitoria

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile nonché la normativa disciplinare delle O.N.L.U.S.

I Soci Fondatori